Gassificazione
Vino spumante gassificato e vino frizzante gassificato
La gassificazione rende frizzante il vino aggiungendo anidride carbonica invece di produrla per fermentazione.1 Nell'UE questi vini formano le categorie distinte "vino spumante gassificato" e "vino frizzante gassificato", e l'etichetta deve dichiarare che sono stati ottenuti con aggiunta di anidride carbonica.1,2
Le fasi
- Si produce un vino fermo nel modo consueto.
- Anidride carbonica di origine esterna viene sciolta nel vino sotto pressione.1
- Il vino viene imbottigliato. Per il vino frizzante gassificato il recipiente non può contenere più di 60 litri.1
Non ci sono seconda fermentazione, tirage, affinamento sui lieviti né sboccatura.
Come si produce e si trattiene la CO2
Il gas non viene affatto prodotto nel vino. Il diritto UE definisce il vino spumante gassificato come un vino che, all'apertura, sprigiona CO2 proveniente totalmente o parzialmente da un'aggiunta di questo gas.1 "Parzialmente" significa che può essere presente anche CO2 di fermentazione. Il gas è trattenuto dalla bottiglia e dalla chiusura, come per qualsiasi spumante; vedi CO2 e pressione nella bottiglia.
Regole di legge
| Categoria UE | Pressione a 20 °C | Altre condizioni |
|---|---|---|
| Vino spumante gassificato | Almeno 3 bar1 | Da vino senza DOP o IGP1 |
| Vino frizzante gassificato | 1-2,5 bar1 | Recipienti di 60 l o meno; alcol effettivo almeno 7% vol, totale almeno 9% vol1 |
Per confronto, il vino spumante di qualità richiede almeno 3,5 bar, tutti di origine fermentativa.1 La gassificazione è esclusa dalle categorie basate sulla fermentazione. Per il vino spumante e il vino spumante di qualità, le norme UE stabiliscono che la CO2 può provenire solo dalla fermentazione alcolica della cuvée.3 Poiché il vino spumante gassificato deve essere ottenuto da vino senza DOP o IGP, non può essere un vino a denominazione protetta. Le sei categorie a confronto sono in categorie UE dei vini spumanti.
Rispetto agli altri metodi
| Metodo | Origine della CO2 | Possibile categoria UE |
|---|---|---|
| Metodo classico, Metodo transfer | Seconda fermentazione in bottiglia2 | Vino spumante o vino spumante di qualità1 |
| Metodo Martinotti (autoclave) | Seconda fermentazione in recipiente chiuso3 | Vino spumante o vino spumante di qualità1 |
| Metodo dell'Asti | Fermentazione unica del mosto in autoclave4 | Vino spumante di qualità di tipo aromatico1 |
| Gassificazione | Gas aggiunto totalmente o parzialmente1 | Vino spumante gassificato o vino frizzante gassificato1 |
La coppia delle categorie frizzanti mostra con la massima chiarezza la logica del diritto UE. Il vino frizzante e il vino frizzante gassificato hanno la stessa fascia di pressione (1-2,5 bar) e gli stessi minimi alcolici (almeno 7% vol effettivo, 9% vol totale).1 L'unica differenza è l'origine del gas: nel vino frizzante la pressione è endogena, da fermentazione; nella versione gassificata deriva totalmente o parzialmente da CO2 aggiunta.1 Lo stesso vale a 3 bar per il vino spumante e il vino spumante gassificato.1
Diciture in etichetta
Il vino spumante gassificato e il vino frizzante gassificato devono riportare "ottenuto mediante aggiunta di anidride carbonica" o "ottenuto mediante aggiunta di biossido di carbonio", con caratteri dello stesso tipo e dimensione della denominazione di categoria.2 La dicitura può essere omessa solo quando la lingua della denominazione di categoria rende già chiaro che è stata aggiunta CO2.2 Vedi menzioni in etichetta nel diritto UE.
Vedi anche
Fonti
- legislation.gov.uk (The National Archives). Regulation (EU) No 1308/2013, Annex VII Part II (categories of grapevine products), as reproduced on legislation.gov.uk (2013-12-17)
- EUR-Lex. Commission Delegated Regulation (EU) 2019/33 (consolidated text), Articles 47, 48, 49, 53, 54 and Annex III Part A (2023-12-08)
- legislation.gov.uk (The National Archives). Commission Delegated Regulation (EU) 2019/934, Annex II (sparkling wine oenological practices), as reproduced on legislation.gov.uk (2019-03-12)
- Regione Piemonte. Disciplinare di produzione DOCG Asti (2025-01)
Fatti verificati il 2026-10-19