aerated sparkling wine
Inglese · categoria UE di prodotti vitivinicoli 7
Nel diritto UE il vino spumante gassificato (categoria 7) è un vino senza DOP né IGP la cui anidride carbonica è aggiunta in tutto o in parte, con almeno 3 bar a 20 °C.1
All'apertura questo vino libera CO2 che proviene in tutto o in parte da un'aggiunta di gas, non soltanto dalla fermentazione.2 L'etichetta deve dichiararlo, per esempio 'ottenuto mediante aggiunta di anidride carbonica', con caratteri dello stesso tipo e dimensione del nome della categoria, salvo che la lingua stessa renda evidente l'aggiunta.3 Nel semplice vino spumante e nel vino spumante di qualità, invece, la CO2 può derivare solo dalla fermentazione della cuvée.4 La versione a pressione più bassa è il vino frizzante gassificato; il termine OIV è carbonated wine. Processo: gassificazione.
Vedi anche
Fonti
- legislation.gov.uk (copy of EU OJ text). Regulation (EU) No 1308/2013, Annex VII Part II (categories of grapevine products), original version as adopted (2013-12-17)
- legislation.gov.uk (The National Archives). Regulation (EU) No 1308/2013, Annex VII Part II (categories of grapevine products), as reproduced on legislation.gov.uk (2013-12-17)
- EUR-Lex. Commission Delegated Regulation (EU) 2019/33 (consolidated text), Articles 47, 48, 49, 53, 54 and Annex III Part A (2023-12-08)
- legislation.gov.uk (The National Archives). Commission Delegated Regulation (EU) 2019/934, Annex II (sparkling wine oenological practices), as reproduced on legislation.gov.uk (2019-03-12)
Fatti verificati il 2026-10-19